Art. 9.
(Modificazioni statutarie o regolamentari
e norme generali).

      1. Nessuna modificazione degli statuti e dei regolamenti integrativi può essere validamente invocata nel corso di un procedimento giudiziario se non sia stata debitamente depositata presso la cancelleria della Corte costituzionale ai sensi dell'articolo 2.
      2. È nulla di diritto ogni disposizione di statuto che contenga sanzioni nonché ogni sanzione comminata a carico dell'iscritto al partito che adisca le vie giudiziarie per far valere diritti tutelati da disposizioni della presente legge o di altre leggi.
      3. Le disposizioni della presente legge non sono derogabili dai singoli statuti o regolamenti integrativi. Norme penali speciali determinano le sanzioni per l'omesso deposito degli atti di partito di cui alla presente legge. Tale deposito condiziona altresì la corresponsione degli eventuali contributi pubblici disposti con legge in favore dei partiti politici.

 

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